Secondo quanto previsto dal CCNL Credito vi informiamo che il numero delle giornate di permesso derivanti dalla soppressione di alcune festività è determinato tenendo conto dei giorni ex-festivi che - anno per anno - cadono in giornate lavorative. Le festività soppresse che danno luogo al diritto nel 2009 sono cinque: • 19 marzo S. Giuseppe • 21 maggio L’Ascensione (trentanovesimo giorno dopo Pasqua) • 11 giugno Il Corpus Domini (sessantesimo giorno dopo Pasqua) • 29 giugno SS. Pietro e Paolo • 4 novembre Festa dell’Unità nazionale (già festa delle Forze Armate). Le giornate possono essere fruite nel corso dell’anno o monetizzate. Per evitare disguidi è utile consigliare i lavoratori e le lavoratrici di segnalare tempestivamente ai propri responsabili il periodo in cui si intende usufruire di tali permessi, che possono essere collegati anche a periodi di ferie o ad altri permessi (permessi frazionati, banca delle ore). Ricordiamo che il diritto a fruire dei giorni di permesso sostitutivi o del pagamento sostitutivo si esercita solamente se nei giorni delle ex-festività spetta l’intero trattamento economico, perciò è necessario informare tutti perché non si fissino eventuali permessi individuali non retribuiti. Anche nell’anno di assunzione spettano tanti giorni di permesso quante sono le ex-festività comprese nel periodo lavorato. Il 1° maggio e il 2 giugno, le festività civili che danno diritto ad giorno di “recupero” o al pagamento quando cadono di domenica, sono ambedue coincidenti nel 2009 con giorni non festivi ( il 1° maggio di venerdì, il 25 aprile di sabato).
martedì 10 febbraio 2009
Festività soppresse 2009 Settore Credito
Secondo quanto previsto dal CCNL Credito vi informiamo che il numero delle giornate di permesso derivanti dalla soppressione di alcune festività è determinato tenendo conto dei giorni ex-festivi che - anno per anno - cadono in giornate lavorative. Le festività soppresse che danno luogo al diritto nel 2009 sono cinque: • 19 marzo S. Giuseppe • 21 maggio L’Ascensione (trentanovesimo giorno dopo Pasqua) • 11 giugno Il Corpus Domini (sessantesimo giorno dopo Pasqua) • 29 giugno SS. Pietro e Paolo • 4 novembre Festa dell’Unità nazionale (già festa delle Forze Armate). Le giornate possono essere fruite nel corso dell’anno o monetizzate. Per evitare disguidi è utile consigliare i lavoratori e le lavoratrici di segnalare tempestivamente ai propri responsabili il periodo in cui si intende usufruire di tali permessi, che possono essere collegati anche a periodi di ferie o ad altri permessi (permessi frazionati, banca delle ore). Ricordiamo che il diritto a fruire dei giorni di permesso sostitutivi o del pagamento sostitutivo si esercita solamente se nei giorni delle ex-festività spetta l’intero trattamento economico, perciò è necessario informare tutti perché non si fissino eventuali permessi individuali non retribuiti. Anche nell’anno di assunzione spettano tanti giorni di permesso quante sono le ex-festività comprese nel periodo lavorato. Il 1° maggio e il 2 giugno, le festività civili che danno diritto ad giorno di “recupero” o al pagamento quando cadono di domenica, sono ambedue coincidenti nel 2009 con giorni non festivi ( il 1° maggio di venerdì, il 25 aprile di sabato).